Premesso che ogni tipo di discriminazione sull’orientamento sessuale è inaccettabile, l’unica vera domanda da porsi sulla legge Zan contro l’omofobia è se si tratta di un’efficace e ragionevole legge di civiltà oppure di una norma che dietro l’usbergo delle ottime intenzioni porta però a conseguenze illiberali.
La sinistra non ha dubbi: approvandola, si inserisce nell’ordinamento un meccanismo di protezione speciale che consentirà di sanzionare più efficacemente le condotte discriminatorie e aggressive nei confronti delle persone Lgbt, limitando però la punibilità alle sole fattispecie istigative. Quindi, chi è contrario ai matrimoni omosessuali, o all’utero in affitto, o alla stepchild adoption e si limita a fare propaganda contraria non correrebbe alcun rischio. Purtroppo, leggendo il testo della legge, non è esattamente così, nonostante che un emendamento all’articolo 3 abbia introdotto una curiosa clausola di salvaguardia dell’articolo 21 della Costituzione – che tutela la libera manifestazione del pensiero – dopo che nel dibattito alla Camera era chiaramente emerso il pericolo che la norma finisse per introdurre un reato di opinione.
Tentativo nobile, necessario ma non sufficiente, perché la fattispecie del nuovo reato è troppo vaga e generica, priva di determinatezza, del principio di tassatività e non precisamente determinata, come richiede il diritto penale.
Il disegno di legge uscito da Montecitorio e ora all’esame del Senato di fatto assegna all’arbitrio personale del giudice la distinzione tra legittima opinione e istigazione alle sopraffazioni, affidandogli un enorme potere coercitivo, peraltro rafforzato dalla possibilità di ricorrere alle intercettazioni e alle misure cautelari.
In uno Stato liberale convivono inevitabilmente diverse idee politiche, religiose, e anche diverse sensibilità sociali e culturali, tutte con uguale diritto di cittadinanza: la legge Zan invece, affermando un principio di precauzione penale, anticipa la soglia del pericolo e tenta di disciplinare la libera formazione dei convincimenti a discapito del pensiero ritenuto politicamente scorretto consegnando ai giudici un’amplissima discrezionalità anche ideologica.
Il fronte politico, mediatico e culturale paladino della legge Zan, per giustificarne l’urgenza elenca sempre una serie di aberranti episodi di violenze nei confronti di persone aggredite a causa del loro orientamento sessuale. Ma questi fatti esecrabili sono già puniti dalla legislazione vigente: se commetto un reato con motivazioni omofobiche, sono infatti previste aggravanti non leggere. Invece, dall’enfasi con cui si è dato alla legge Zan il crisma dell’indispensabilità, sembra che nessuno sia mai stato condannato in Italia per comportamenti omofobici, mentre quei comportamenti già costituiscono reato.
Quindi siamo di fronte alla pretesa culturale di trasformare in reato, o in un reato punito più severamente, comportamenti ritenuti incompatibili con la nuova idea di società imposta dal pensiero unico dell’integralismo Lgbt. E dunque opporsi per dire no a una deriva illiberale è perfettamente legittimo.